Art. 1.
(Ambito della disciplina).

      1. Le disposizioni della presente legge attuano gli articoli 3, primo comma, 51, primo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione.
      2. La presente legge disciplina la parità delle donne e degli uomini nell'accesso ad ogni livello per l'esercizio di funzioni pubbliche o di funzioni comunque connesse a interessi pubblici spettanti agli enti pubblici.